Prevenzione incendi fotovoltaico: Nuove linee guida dei VVF N°14030 del 01/09/25
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2026

Prevenzione incendi fotovoltaico: Nuove linee guida dei VVF N°14030 del 01/09/25

Seconda puntata: come scegliere moduli e soluzioni per essere conformi

La diffusione del fotovoltaico ha cambiato scala, superfici e “forme” di installazione: non solo tetti, ma facciate, pensiline, parcheggi, parapetti e integrazioni architettoniche. La Nota dei Vigili del Fuoco n. 14030 del 01/09/2025 aggiorna e sostituisce il quadro precedente (n°1324 del 07/02/12), allineando le indicazioni a questi scenari reali.
Questo approfondimento rappresenta la naturale prosecuzione del tema già affrontato nel precedente articolo, maggiormente focalizzato sul sezionamento di emergenza (disponibile qui). In questa “seconda puntata” l’attenzione si sposta invece su moduli e pannelli, sulle modalità di installazione e sulle certificazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti di prevenzione incendi.


Il cambio di logica: dalla “regola generica” alla soluzione dimostrabile

La guida 2025 spinge verso un criterio semplice, ma severo: la sicurezza antincendio dipende da dove e come installi l’impianto fotovoltaico, quindi ora la conformità si regge su:

comportamento al fuoco del sistema: non solo del singolo materiale, ma dell’insieme pannello + supporto + posa;
attenzione a indicatori spesso ignorati: fumi (classe “s”) e gocce/particelle ardenti (classe “d”);
verifiche sui carichi introdotti (quando necessarie): moduli, strutture di sostegno, inverter, perché la sicurezza non è solo “fuoco”: è anche stabilità e tenuta nel tempo.

Rispetto alla guida del 2012, il cambio di approccio è significativo. Se allora l’analisi era fortemente incentrata sull’“aggravio del rischio” e sugli effetti conseguenti (EFC, propagazione dell’incendio su coperture combustibili, criticità nello spegnimento), l’aggiornamento mantiene lo stesso principio di base ma lo rende più operativo, introducendo una classificazione delle modalità di installazione e criteri prestazionali più puntuali riferiti all’insieme pannello–struttura di supporto.

BAPV o BIPV

Un caposaldo delle nuove Linee Guida è la distinzione tra BAPV e BIPV: non è una questione di sigle, ma di ruolo del pannello nel costruito (e quindi di responsabilità tecniche e documentali).

BAPV Building Applied Photovoltaics

Cosa significa: i moduli sono aggiunti su copertura o facciata esistente. Non sostituiscono elementi edilizi.


BAPV su copertura: 3 percorsi possibili

Qui vale una regola semplice: il pannello è “compatibile” se il percorso è dimostrabile e la posa non lo smentisce.


1) Copertura/supporto in classe A1
Se la superficie di appoggio è incombustibile (A1), la condizione si considera soddisfatta. In pratica: la copertura “non alimenta” l’incendio. Ma la documentazione della stratigrafia deve essere solida.
2) Interposizione EI 30 + layer continuo A1
Se la copertura non è A1, puoi “mettere in sicurezza” con uno strato EI 30 e un layer continuo A1 tra moduli e piano di posa. Il punto chiave è l’estensione: lo strato deve coprire tutta la copertura oppure, se il FV occupa solo una parte, almeno l’area FV + 2 m per lato.
Vantaggio pratico: se questa soluzione è correttamente realizzata, è considerata valida indipendentemente dalla classe di reazione al fuoco del modulo FV.
3) Accoppiamento pannello–copertura (prove e classificazioni)
Se non rientri nei casi A1 o EI30+A1, la conformità si gioca sulle prove del sistema: pannello + copertura + posa. Qui rientra anche Broof (t1–t4) (prestazione della copertura rispetto a incendio esterno): non conta solo il pannello, conta cosa succede quando lo installi su quella stratigrafia, con quei dettagli.
Domanda da farsi sempre: la prova/classificazione vale davvero per la mia configurazione finale?
Se cambi fissaggi, intercapedini, attraversamenti o pacchetto di copertura, rischi di avere carta perfetta ma non applicabile.


Nota fondamentale

Qualunque percorso tu scelga, la guida è chiara: fissaggi/ancoraggi e passaggi impiantistici non devono compromettere la prestazione dichiarata. Tradotto: se dichiari A1, EI30+A1 o una prova di accoppiamento, poi non puoi “bucarla” con la posa.

BAPV in facciata: conta come li disponi

bapv modo installazione impianti fv

Se i pannelli sono installati in facciata (BAPV), la linea guida richiede che l’installazione eviti sia la propagazione dell’incendio all’edificio sia la caduta di parti e il gocciolamento.


In facciata la guida chiede che l’installazione eviti:
✅propagazione dell’incendio
✅caduta di parti e gocciolamento

Le soluzioni “base” restano coerenti:

  • facciata/struttura A1, oppure
  • EI 30 + layer continuo A1 (in questo caso esteso all’intera facciata), con ancoraggi che non devono inficiare le prestazioni e garantendo la stabilità del sistema.

In facciata i pannelli vanno raggruppati in sottoinsiemi con dimensioni massime:

  • 3 m in altezza
  • 20 m in larghezza

I sottoinsiemi devono essere separati verticalmente da elementi orizzontali incombustibili:

  • posti ad almeno 0,5 m dal limite del sottoinsieme
  • sporgenti dalla facciata di almeno 0,5 m

Distanze dalle aperture:

  • distanza orizzontale minima ≥ 1 m
  • niente pannelli sopra la verticale delle aperture, salvo inserimento degli elementi incombustibili con le distanze previste

Edifici civili con altezza antincendio > 12 m:
Se non riesci a rientrare nei casi “A1 / EI30 + A1”, va verificata la coerenza con:

  • Cap. V.13 del DM 03/08/2015 (Chiusure d’ambito) se applicabile
  • Guida Facciate 2013 (Circolare DCPREV-5043 del 05/04/2013) se applicabile

 

BIPV: quando il pannello “diventa edilizia”, cambia il requisito sul modulo

bipv

Se sei in BIPV, il modulo non è solo parte dell’impianto: svolge funzione edilizia. In due casi tipici la guida è netta:
In particolare:

  • se il pannello costituisce l’unico elemento di copertura (es. pensiline/parcheggi in BIPV), deve avere almeno classe B-s2,d0 secondo EN 13501-1;
  • per balaustre/parapetti fotovoltaici (BIPV) è richiesto lo stesso livello minimo B-s2,d0 (buona reazione al fuoco, fumo moderato, niente gocciolamento incendiato).

C’è poi un punto pratico che incide direttamente sulla prevenzione incendi: non basta avere un certificato generico. Per essere difendibile, la documentazione di reazione al fuoco deve essere riferibile in modo chiaro all’impiego del prodotto. Infine, resta valido il requisito tecnico di base del modulo: la conformità alle norme di sicurezza elettrica di prodotto (famiglia 61730, come richiamata nella documentazione).

Inverter: anche loro entrano nella fotografia antincendio

distanziamento inverter

Gli inverter entrano esplicitamente nel perimetro delle misure antincendio: la guida richiede che siano installati su strutture o elementi in classe A1 oppure, in alternativa, con interposizione EI 30 e layer continuo A1 tra apparecchiatura e supporto.
Non è un dettaglio “da locale tecnico”: conta anche come li fissi e come gestisci staffe, canalizzazioni e passaggi cavi, perché non devono compromettere la prestazione assunta per la superficie di appoggio.

Segnaletica e leggibilità: ciò che serve a chi arriva dopo (anche in emergenza)

Un punto da non tralasciare è la segnaletica, indispensabile particolarmente in momenti di emergenza, la guida ne definisce alcune caratteristiche richieste:
✅segnaletica resistente ai raggi UV lungo i tratti di condutture DC
✅ripetizione a passo regolare (indicazione ogni 10 m)
✅indicazioni ai varchi di accesso quando i generatori sono in copertura
✅identificazione del sezionamento di emergenza con segnaletica di sicurezza coerente con D.Lgs. 81/08.

Impianti esistenti e “procedure già avviate”: come si gestiscono i casi reali

Per gli impianti esistenti (in funzione prima dell’entrata in vigore della guida) al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la documentazione richiamata prevede gli adempimenti dell’art. 4, comma 6 del DPR 151/2011 e, in generale, richiede almeno: presenza e funzionalità del comando di emergenza, applicazione della segnaletica e le verifiche correlate. Per le procedure già avviate al 1° settembre 2025, i chiarimenti applicativi chiariscono il principio del “legittimo affidamento” e descrivono esempi concreti di cosa può rientrare in questa casistica (procedure DPR 151/11 già attivate, CILA/SCIA edilizie, contratti vincolanti, progettazione completata, lavori avviati, documentazione con data certa, ecc.).

Manutenzione e verifiche

Le attività di manutenzione sugli impianti FV devono essere riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni previsto dall’art. 3 del DM 1° settembre 2021. La guida indica anche cosa è opportuno annotare, ad esempio: stato iniziale, microfratture o danni ai moduli, condensa interna, ombreggiamenti e relativo controllo, interventi di revamping (moduli/inverter), eventuale piano di pulizia, presenza di monitoraggi, registrazione interventi e pianificazione futura.

Checklist rapida: prima di scegliere il modulo, controlla queste 5 cose

✅1) Sei in BAPV o BIPV?
✅2) In copertura (BAPV): quale dei 3 percorsi stai usando?
✅3) La documentazione è “applicabile” alla tua posa reale?
✅4) Facciata (BAPV): hai rispettato layout e distanze?
✅5) Se sei in BIPV (copertura unica / parapetti): hai il requisito sul pannello?

Conclusione

Le linee guida VVF n. 14030/2025 non chiedono più burocrazia, chiedono coerenza: tra prestazione dichiarata e posa reale, tra configurazione impiantistica e comportamento al fuoco, tra progetto e gestione nel tempo. Ed è qui che si rende necessario affidarsi a un tecnico specializzato: per scegliere le classi, il percorso corretto e impostare una documentazione realmente difendibile.

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