La ricarica dei veicoli elettrici è entrata definitivamente nel perimetro della progettazione energetica degli edifici. Con il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed efficace dal 3 giugno 2026, il legislatore aggiorna il quadro dei requisiti minimi e inserisce in modo esplicito anche l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici tra gli elementi da considerare nella prestazione energetica degli edifici.
Per chi opera quotidianamente nei settori che riguardano l’edilizia e la riqualificazione energetica negli edifici, questo aggiornamento cambia concretamente il lavoro. Oggi la colonnina diventa parte integrante di un sistema edificio-impianto che deve essere coerente, conforme e scalabile.
DM 28/10/25 | Quali obblighi entrano in gioco
- L’aggiornamento introduce obblighi precisi per tre tipologie di intervento:
- Nuove costruzioni: gli obblighi più estesi.
- Ristrutturazioni importanti: gli obblighi scattano solo a condizioni specifiche.
- Edifici non residenziali esistenti: soggetti ad adeguamento progressivo anche senza interventi edilizi in corso, con scadenze progressive.
Il requisito comune a tutti i casi è la presenza di parcheggi “situati all’interno o adiacenti all’edificio stesso”. Dal punto di vista operativo, questo significa che non basta più fornire e installare una wallbox o una colonnina. Occorre valutare con attenzione la potenza disponibile, le predisposizioni edilizie, le canalizzazioni, le protezioni elettriche, la gestione dinamica dei carichi, l’eventuale integrazione con fotovoltaico e accumulo, l’accessibilità per la manutenzione e la possibilità di ampliare l’impianto in futuro. In molti casi, il lavoro inizia prima ancora dell’installazione.
Residenziale o non residenziale? Come classificare l’edificio
Prima di stabilire quali obblighi si applicano, è necessario classificare correttamente l’edificio.
Il MASE fa riferimento al DPR 412/93 (art. 3), che distingue:
- Residenziale: se abitato in modo continuativo o saltuario.
- Non residenziale: in tutti gli altri casi.
Negli edifici a uso misto, la classificazione dipende dalla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato (Allegato 1, art. 1.2, comma 2). Questa distinzione è determinante: da essa dipende se l’obbligo riguarda le sole canalizzazioni o l’installazione di punti di ricarica veri e propri.

